Fisco

Pareri di precontenzioso, da Anac chiarimenti sulle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento

Con il nuovo Regolamento l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Dall'Autorità chiarimenti sulle modalità di trattazione delle istanze pregresse

lunedì 4 febbraio 2019 - Redazione Build News

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Con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2019 (avente ad oggetto “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse”), l'Autorità anticorruzione (Anac) ricorda che l’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo Codice dei cntratti pubblici - dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».

Il Consiglio dell’Autorità, a seguito dei pareri del Consiglio di Stato n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018, nell’adunanza del 9 gennaio 2019, ha emanato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il suddetto Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019 e sul sito dell’Anac.

Si rappresenta che con il nuovo Regolamento l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:

a) l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);

b) l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);

c) l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull’argomento (art. 11, comma 1);

d) la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, il presente Regolamento si applica alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.

Si comunica, pertanto, che per tali istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sarà avviato il relativo procedimento solo qualora sia verificato il permanere, da parte dei soggetti istanti, di un interesse attuale e concreto al rilascio del parere.

Si evidenzia, infine, che a seguito delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento sono stati conformemente modificati anche i moduli per la presentazione dell’istanza e sono stati altresì predisposti altri due moduli, rispettivamente per la comunicazione dell’adesione all’istanza di parere ai sensi dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 5, comma 3 e per la comunicazione dell’adeguamento al parere ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2.

In allegato il nuovo Regolamento e il Comunicato del Presidente Anac del 31 gennaio 2019

Vedi anche: “Pareri di precontenzioso, il nuovo Regolamento Anac pubblicato in Gazzetta

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