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Parità di genere negli appalti: modificato il Nuovo Codice dei Contratti

È in Gazzetta Ufficiale una disposizione che sostituisce il quinto e il sesto periodo del comma 7 dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice Appalti)

sabato 8 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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«Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».


È quanto dispone il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2023, n. 87 (pubblicata sulla G.U. n. 155 del 5 luglio e in vigore dal giorno successivo), di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.».


Modificato il Nuovo Codice Appalti

La suddetta norma sostituisce il quinto e il sesto periodo del comma 7 dell'art. 108 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prima di questa modifica disponeva quanto segue:


7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

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