Con il parere n. 1250/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha risposto al seguente quesito: Nel caso di partecipazione ad una procedura in forma di raggruppamento, potrebbe essere consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto delle fatture ai singoli mandanti?
“L'art. 48, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016”, ricorda il MIMS, “prevede il conferimento al mandatario della "rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto". Ciò porta spesso a ritenere che il pagamento delle fatture debba essere fatto unicamente nei confronti del mandatario. Tuttavia, si ritiene che la specificazione contenuta nel successivo comma 16 dell'art. 48, che recita: "Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", possa consentire alla Stazione appaltante di prevedere il pagamento diretto dei mandanti. L'atto costitutivo del raggruppamento conterrà un mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti. La fattispecie sopra prospettata è stata prevista anche in una circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze (Circolare 8 ottobre 2009, n. 29, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246), con la quale il Ministero, fornendo chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle p.a. contenute nell'articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, cui ha dato attuazione il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, precisa che la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 “va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna...e tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.”. Resta fermo che la liquidazione delle fatture ai componenti il raggruppamento dovrà avvenire contemporaneamente e solo a seguito dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per il raggruppamento dal mandatario con la sottoscrizione del contratto. La modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo del raggruppamento”.