Fisco

Partenariato pubblico-privato, delibera Anac esclude dal limite del 49% i fondi del Pnrr per favorire la partecipazione dei privati

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della Pa, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico”

lunedì 26 settembre 2022 - Redazione Build News

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“Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)”.

Questa la massima contenuta nella delibera dell'Anac n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

“Si tratta di una riduzione di vincoli molto importante decisa dall’Autorità, al fine di favorire la partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr”, spiega l'Anac.

La delibera è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.

“La questione assume particolare importanza soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Nella delibera l’Anac richiama sia il “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), sia il codice dei contratti pubblici italiano. Ebbene, il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Inoltre lo stesso Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee.

Se si distinguono risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac precisa che l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che costituisce anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti”.

IN ALLEGATO la delibera Anac.

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