Con la circolare n.3396 del 18 marzo 2015 (disponibile qui in allegato), la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate mediante metodo sperimentale.
Nel richiamare quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007, la circolare ricorda che la norma sperimentale di riferimento è la EN 1364-1:1999 recepita dall'UNI mediante la UNI EN 1364-1:2002 (punto A.4.1 dell'allegato A al DM 16/2/2007).
Per le partizioni vetrate, il campo di applicazione diretta dei risultati di prova è riportato nell'allegato A alla norma citata, cui si rimanda la lettura per l'elenco dettagliato delle modifiche apportabili al campione testato. Al riguardo, si sottolinea il divieto di aumento dell'altezza del prodotto rispetto al campione provato e le limitazioni alle variazioni dimensionali delle lastre vetrate.
FASCICOLO TECNICO. Nel caso in cui fosse necessario realizzare una partizione vetrata con caratteristiche non previste nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, il DM 16/2/2007 prevede la possibilità di ricorrere al fascicolo tecnico previsto al punto B.8 dell'allegato B. Per la predisposizione di tale fascicolo, la circolare ricorda la possibilità di impiego delle seguenti norme:
- CEN/TS 15117:2005 "Guidance on direct and extended application" (UNI CEN/TS 15117:2006 "Guida sull'applicazione diretta ed estesa");
- EN 15254-4:2008+A1:2011 "Extended application of results from fire resistance tests - Non- loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions" (UNI EN 15254-4:2011 "Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate").
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA). Pur non esistendo, ad oggi, alcuna norma di prodotto sulle partizioni vetrate, la possibilità di marcatura CE potrà essere effettuata mediante la Valutazione Tecnica Europea (ETA) prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011. A tale riguardo, la Direzione centrale richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 2 del DM 16/2/2007 il quale, per tali prodotti, specifica che la classe di resistenza al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione ulteriore prevista a corredo dove sono specificate, in particolare, le condizioni di impiego a garanzia della resistenza al fuoco.