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Patente a crediti nei cantieri, esentati i meri fornitori e prestatori di natura intellettuale

La Camera ha modificato la disciplina della patente a crediti contenuta nel nuovo Decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

martedì 16 aprile 2024 - Alessandro Giraudi

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Sono esclusi dall'obbligo della patente a crediti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Inoltre, “per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Sono queste alcune delle modifiche alla disciplina della patente a crediti in edilizia apportate dalla commissione Bilancio della Camera al testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (nuovo Decreto PNRR), recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", sul quale oggi la Camera dei deputati vota la questione di fiducia posta dal Governo.

Patente a crediti: cosa cambia

Qui di seguito riportiamo il testo dell'articolo 29, comma 19 del provvedimento come modificato dalla commissione Bilancio della Camera.

“Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del presente decreto.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del presente decreto.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 »;

b) all’articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA; »;

2) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis); »;

c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo. ».

c-bis) dopo l’allegato I è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato 2-bis annesso al presente decreto.”

Pd: “sui crediti si è giocato dall’inizio alla fine sulle tabelle”

La responsabile Lavoro del Pd e deputata della commissione Bilancio, Maria Cecilia Guerra, e il capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, il 12 aprile scorso hanno così commentato: “Il nostro giudizio sulle misure sulla sicurezza e salute sul lavoro nel decreto Pnrr è negativo. Il Governo non ha risposto alle richieste che dal sindacato all’opposizione sono venute per misure efficaci per limitare gli incidenti sul lavoro. Abbiamo ottenuto finalmente la parità di trattamento economico e normativo nella catena dei subappalti, ma sulle sanzioni, sul divieto di intermediazione illecita e sulla patente a crediti non ci siamo. Limitare questa misura solo all’edilizia è inaccettabile e non siamo d’accordo con deleghe in bianco all’esecutivo. Sui crediti poi si è giocato dall’inizio alla fine sulle tabelle. Nella formulazione iniziale il Governo prevedeva 15 crediti per l’inabilità permanente e 10 per quella temporanea. Ieri invece hanno avanzato una proposta peggiorativa: 8 per la permanente e 2 per la temporanea. Oggi l’ennesima riformulazione della riformulazione. L’inabilità permanente si sdoppia: 8 crediti per quella al lavoro parziale e 15 per quella al lavoro assoluta. L’inabilità temporanea invece passa a 5, la metà della proposta iniziale. Una cosa inaccettabile perché questi numeri parlano della vita concreta delle persone. Non capiamo se qualche manina ha lavorato per ridimensionare l’impatto delle sanzioni. Resta l’impressione amara di numeri tirati fuori un po’ a caso”.

Lavoro irregolare, bocciati emendamenti. Fillea: “il Governo non rispetta gli impegni”

“Il Governo mantenga gli impegni presi con le parti sociali per combattere lavoro irregolare e quindi infortuni”, ha dichiarato il 12 aprile Alessandro Genovesi, Segretario Generale della Fillea Cgil.

“All’ultimo incontro presso il Ministero del Lavoro, il giorno 10 Aprile proprio alla vigilia del riuscito sciopero di Cgil e Uil – ricorda Genovesi – il Governo si era impegnato a modificare le soglie per le sanzioni a committenti pubblici e privati in caso di pagamento ad imprese con Durc di Congruità negativo. Sogli fissate dal decreto a 150 mila euro per gli appalti pubblici e a 500 mila euro per gli appalti privati”.

“Nello specifico il Governo si era impegnato a prevedere la segnalazione Anac per qualsivoglia importo negli appalti pubblici e a ridurre a 70mila euro l’importo minimo per il quale sono previste sanzioni per i committenti privati. Le stesse soglie cioè del Decreto 143/2021 relative alla certificazione di congruità, cioè di regolarità dei lavoratori nei cantieri”.

“Apprendiamo che il Parlamento ha invece bocciato gli emendamenti che prevedevano proprio quanto condiviso con il Governo, per assenza di parere positivo da parte dell’Esecutivo. Il fatto è gravissimo nel merito e nel metodo”.

“Nel merito – prosegue la Fillea Cgil – perché si introduce di fatto una soglia di tolleranza a favore dei committenti pur in presenza di una violazione di norme volte a combattere il lavoro nero, lo sfruttamento e quindi evasione e infortuni. Nel metodo perché se si svolgono degli incontri tra forze sociali, sindacati, imprese e il Governo si prende poi degli impegni, questi vanno mantenuti, pena la perdita di credibilità totale da parte dell’Esecutivo”.

“Per questo – conclude Genovesi - chiediamo al Ministro Calderone e al Presidente del Consiglio di rimediare al fattaccio e di intervenire prontamente prima del voto definitivo della legge di conversione del decreto, rispettando gli impegni presi con lavoratori ed imprese”.

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