È approdato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto 18 settembre 2024 n. 132 del Ministero del Lavoro con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
In vigore dal 1° ottobre 2024
Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024. Ricordiamo che le Confederazioni artigiane nei giorni scorsi avevano lanciato un appello al Governo chiedendo un periodo di tempo congruo per potersi adeguare al nuovo sistema. Tre emendamenti identici al Decreto Omnibus sono stati presentati nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per rinviare al 1° gennaio 2025 l'avvio della patente a crediti nei cantieri. Altre due proposte, presentate dalle Autonomie e dal Pd, hanno chiesto uno slittamento ancora più ampio (di 6 mesi), al primo aprile 2025. La Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ha dichiarato che “la previsione di una proroga dell’entrata in vigore della patente a crediti non è necessaria, ma servono procedure snelle per consentire alle imprese di adempiere rapidamente alle misure adottate dal Governo.” Contrarie al rinvio anche Cisl e Filca-Cisl: “C’è l’esigenza di partire subito, e per questo motivo consideriamo sbagliata la proposta avanzata dalle forze politiche che si piegano in questo modo a volontà di lobby e corporazioni. Chiediamo alla ministra Calderone di farsi garante di questo impegno preso con le organizzazioni sindacali, perché si introduca quanto prima lo strumento della Patente a crediti, indispensabile per qualificare il settore e per garantire la sicurezza e la legalità nelle costruzioni. Misura che va estesa anche agli altri settori ”, hanno dichiarato Mattia Pirulli, segretario confederale della Cisl, ed Enzo Pelle, segretario generale della Filca-Cisl nazionale.
Riportiamo i dieci articoli del decreto n. 132/2024, che consta anche di un allegato con la tabella sull'assegnazione di crediti aggiuntivi.
Art. 1. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.
3. All’esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.
Art. 2. Contenuti informativi della patente
1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89,
comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.
Art. 3. Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata. L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
6. L’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.
Art. 4. Attribuzione dei crediti
1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Art. 5. Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
1. I crediti di cui all’articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all’articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 6. Sospensione dell’incremento dei crediti
1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 7. Modalità di recupero dei crediti decurtati
1. Nei casi di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l’attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l’accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 8. Ulteriori disposizioni
1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.