Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato messo a punto lo schema del decreto attuativo sulla patente a crediti nei cantieri, frutto di un confronto costante e serrato nel tavolo in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1° ottobre 2024.
In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le slide esplicative delle nuove misure.
Per chi?
La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è destinata alle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.
Come?
La domanda dal 1° ottobre, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Il rilascio della patente digitale è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.
Cosa serve?
Sono richiesti: l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione); l'adempimento degli obblighi formativi (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); il possesso di DURC valido (autocertificazione), di DVR valido (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) e della certificazione di regolarità fiscale, se previsto (autocertificazione); la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
Le informazioni contenute nel portale
Le informazioni contenute nel portale sono le seguenti: a) dati identificativi del titolare della patente; b) dati anagrafici del richiedente; c) data di rilascio e numero; d) punteggio al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) eventuali sospensioni; g) eventuali decurtazioni dei crediti.
Accedono i titolari di interesse qualificato, inclusi: le pubbliche amministrazioni; rappresentanti lavoratori per la sicurezza; rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale; organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza; responsabile dei lavori; coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.
I crediti
È attribuito un massimo di 100 crediti in 40 anni a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili. La dotazione iniziale è di 30 crediti; sono attribuiti ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda: fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A. (fino a 5 anni: 0; da 5 a 10 anni: 3; da 11 a 15 anni: 5; da 16 a 20 anni: 8; oltre 20 anni: 10) e fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (esempio: data di rilascio della patente 1.10.2024, maturazione 20 crediti aggiuntivi al 1.10.2064).
Ulteriori 40 crediti sono attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione: fino a 30 crediti per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra cui: certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri; utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative); fino a 10 crediti per altre azioni/condizioni (tra cui ad esempio: possesso di Certificazione SOA di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera; possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale).
La sospensione
La sospensione della patente a crediti per un massimo di 12 mesi è obbligatoria in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è invece non obbligatoria ma possibile nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
La sospensione è adottata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Recupero dei crediti
È possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione. Le condizioni per il recupero sono: la verifica dell'effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere; eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
La valutazione è effettuata dalla commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.