Il parere di...

Patente a crediti nei cantieri: arriva il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema del decreto attuativo sulla patente a crediti. Per la sospensione d'obbligo non basta il morto, ci vuole la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente

martedì 3 settembre 2024 - Alessandro Giraudi

shutterstock_128384549 fonte Shutterstock

Con il parere n. 01090 dell'Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024, il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema del decreto attuativo sulla patente a crediti nei cantieri (Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”).

Ricordiamo che il suddetto schema di decreto prevede che la patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per il settore edile, è destinata alle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.

I crediti

È attribuito un massimo di 100 crediti in 40 anni a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate  nei cantieri temporanei o mobili. La dotazione iniziale è di 30 crediti; sono attribuiti ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda: fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A. (fino a 5 anni: 0; da 5 a 10 anni: 3; da 11 a 15 anni: 5; da 16 a 20 anni: 8; oltre 20 anni: 10) e fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (esempio: data di rilascio della patente 1.10.2024, maturazione 20 crediti aggiuntivi al 1.10.2064). Ulteriori 40 crediti sono attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.

La sospensione

La sospensione della patente a crediti per un massimo di 12 mesi è obbligatoria in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è invece non obbligatoria ma possibile nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

La sospensione è adottata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Recupero dei crediti

È possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione. Le condizioni per il recupero sono: la verifica dell'effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere; eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

La valutazione è effettuata dalla commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

Consiglio di Stato: per la sospensione d'obbligo non basta il morto, ci vuole la colpa grave

Il Consiglio di Stato osserva che all’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto attuativo “viene previsto che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria. A riguardo va osservato come il comma 8 dell’articolo 27 cit. disponga che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”. Tuttavia, va rilevato come la norma regolamentare preveda la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”. Avendo il legislatore espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare di cui al comma 8 cit. e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, come detto, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori). Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro. Il comma 5 dell’articolo 3 va soppresso in quanto meramente riproduttivo del secondo periodo del comma 8 dell’articolo 27 cit.”.

Entrata in vigore il 1° ottobre 2024: il parere di Palazzo Spada

L’articolo 10 dello schema di decreto attuativo dispone che il regolamento entri in vigore a far data dal 1° ottobre. Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di Palazzo Spada nutre “perplessità su una siffatta formulazione della norma. L’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta. La previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo. Non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore. Secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, il termine di 15 giorni stabilito dall’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, può essere derogato esclusivamente ad opera di una norma primaria. La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarsi della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis. La Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Attualità
Patente a crediti, scatta l'obbligo dal 1° novembre

Sono tenute a dotarsi della patente a crediti le società consortili qualificabili...

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Il parere di... copertina articolo
Scarico fumi a parete e distanze minime, quali strumenti per difendersi?

Associazione Marcopolo (polizia locale): contro il vicino di casa incurante e irrispettoso...

Il parere di... copertina articolo
Ozono e Covid-19: attenti alle fake news

L’ozono generato in situ per l'igienizzazione delle superfici comporta dei rischi e...

Dello stesso autore