“Al tavolo tecnico di oggi (ieri, ndr), presso il Ministero del Lavoro, abbiamo avanzato diverse proposte non solo per estendere la cosiddetta patente a crediti a tutti i settori, ripristinando la norma originaria del Testo Unico sulla Sicurezza (art. 27 ora modificato in peggio), ma anche per renderla veramente efficace nei cantieri: da maggiore qualificazione all'ingresso per chi vuole fare impresa, con obbligo di avere propri mezzi e dipendenti, all'inserimento delle malattie professionali nella perdita di punti, all'obbligo di corsi aggiuntivi per i dipendenti e investimenti in macchinari per recuperare crediti, fino all'obbligo che si applichi a tutte le aziende anche se con qualificazione Soa, e altro ancora. Purtroppo abbiamo registrato molte distanze e una volontà più di fare propaganda che non di una vera trattativa per affrontare il tema di come qualificare le imprese ed il settore, in particolare quello degli appalti privati.”
A dirlo sono i Segretari generali di FenealUil e Fillea Cgil Vito Panzanella e Alessandro Genovesi, al termine dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio al Ministero del Lavoro.
Sciopero di 8 ore dei lavoratori del settore delle costruzioni
"Per questi motivi rimane in piedi la mobilitazione confederale di CGIL e UIL a cui Feneal e Fillea parteciperanno con una giornata di sciopero dei lavoratori del settore delle costruzioni di 8 ore, intero turno, in sinergia con le nostre Confederazioni. Non si può andare avanti con questa strage quotidiana - concludono i sindacalisti - dobbiamo portare le tutele del Codice Appalti in tutti gli appalti privati, dobbiamo qualificare all’ingresso chi vuole fare impresa edile, dobbiamo colpire chi fa dumping e specula sulla vita delle persone, senza guardare in faccia nessuno, dobbiamo introdurre l’aggravante di omicidio sul lavoro”.
Patente a crediti
Ricordiamo che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 4), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, introduce, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Verifica di congruità del costo della manodopera
Un'altra novità contenuta nel Decreto PNRR 4 è l'introduzione nell’ambito degli appalti pubblici e privati dell'obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
Appaltatore fittizio
Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
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