Molte stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara l'obbligo di accettazione dei patti di legalità a pena di esclusione. In proposito l'Autorità anticorruzione, rispondendo a una richiesta di parere posta dal Ministero dell'Interno, ha chiarito che, qualora la stazione appaltante rilevi che la dichiarazione non è stata allegata ai documenti di gara, non deve scattare l'esclusione automatica dell'impresa ma si deve attivare la procedura di soccorso istruttorio, con cui la stazione appaltante chiede all'impresa di sanare la propria posizione entro 10 giorni, pagando la multa prevista dal bando.
L'articolo 83, comma 9 del nuovo Codice Appalti dispone che la multa deve essere compresa tra l'uno e il cinque per mille del valore della gara senza mai superare il tetto massimo di 5mila euro.
La sanzione – precisa l'Anac - è dovuta solamente nel caso in cui l'impresa voglia rimanere in gara. Se invece l'operatore non risponde alla richiesta di regolarizzazione, scegliendo la via dell'esclusione, la multa non va pagata.