Il rifacimento di una terrazza eseguita con opere temporanee non necessita di un permesso a costruire, né del nulla osta della Capitaneria di porto, né del parere della Sopraintendenza. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 5570/2021.
Il caso
Il caso riguardava la trasformazione di una terrazza originariamente aperta su tre lati la quale veniva chiusa con una copertura in lastroni rimovibili in PVC. Interventi eseguiti dal proprietario avvalendosi di una SCIA.
Il vicino contestava invece la mancanza di autorizzazioni. A sua detta, l’intervento edilizio eseguito era abusivo, perchè il rifacimento della terrazza, dichiarato con SCIA come opera interna, realizzava in realtà una nuova volumetria a destinazione commerciale (un bar), avendo trasformato la terrazza, originariamente aperta su tre lati, in un volume chiuso con superficie coperta.
In aggiunta, la terrazza si trovava a meno di 30 mt dalla linea demaniale marittima. E, stando al ricorrente, per la realizzazione del nuovo volume sarebbe stato necessario richiedere ed ottenere l’autorizzazione paesaggistica, oltre al nulla osta della capitaneria di porto.
In assenza di nuova volumetria e superficie coperta basta la SCIA
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato per quali interventi edilizi è necessario il permesso a costruire e per quali invece invece è sufficiente la SCIA, secondo quanto stabilito dall’art. 10 e l’art 22 del Testo unico edilizia (DPR 380/2001), si pronuncia sul caso di specie. Ritenendo che per il rifacimento della terrazza contestato non ci fosse né nuova volumetria né nuova superficie coperta in quanto non realizzata con elementi fissi e permanenti.
Per questo motivo, secondo il Consiglio, la SCIA presentata dal bar era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato.