Lo scorso 7 luglio in Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro).
Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016.
Il nuovo accordo sostituisce l’analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.
L'Accordo 7 luglio 2016 (IN ALLEGATO) entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, cioè dal 4 settembre 2016.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.