Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
Visto che soprattutto da parte di alcuni utenti (e ben più raramente da parte di ditte manutentrici/installatrici), continua ad esserci un po' di confusione sull'argomento, abbiamo deciso di fare chiarezza.
PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE
La manutenzione consiste in tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare la rispondenza di quest'ultimo alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. Vediamo ora con quale periodicità deve essere effettuata.
Il DPR 74/2013 demanda all'impresa installatrice il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all'impianto. Siccome per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall'idraulico che ha installato la caldaia, il legislatore, in questi casi, ha previsto nella norma di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio. Infatti, ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi elettrodomestico) è corredato da un libretto d'istruzioni (detto anche manuale d'uso e manutenzione) dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la periodicità con cui effettuarla. Pertanto, è demandato al costruttore stabilire la periodicità della manutenzione e le operazioni da svolgere sull'apparecchio da lui prodotto. La scelta ha anche una certa logica, poiché ogni apparecchio è diverso dall'altro e solo il fabbricante può conosce i limiti e le caratteristiche del prodotto che commercializza. In definitiva la norma non prescrive alcuna periodicità "fissa" per la manutenzione, ma quest'ultima deve essere eseguita secondo quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione di cui ogni apparecchio viene per legge obbligatoriamente dotato.
PERIODICITÀ DELLA "PROVA FUMI"
Il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi) consiste nella misura dei parametri di combustione tramite strumento e nella determinazione del rendimento dell'apparecchio. Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell'Allegato B del DPR74/2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNi10389.
E' opportuno, anche se non obbligatorio, eseguire il controllo di efficienza energetica ogni volta che si esegue la manutenzione.
Per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW, la cadenza da rispettare è quella riportata in allegato A del DPR n. 74/2013:
Inoltre tale controllo va eseguito in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013:
- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
Nei restanti casi la scelta è demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.
Tale controllo non è obbligatorio per:
- impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW e impianti per la climatizzazione estiva di potenza termica utile inferiore a 12 kW, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 74/2013;
- impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al D.Lgs. 28/2011, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 10 febbraio 2014.
Ad esempio per le caldaie a gas domestiche il decreto suddetto impone una cadenza per la "prova fumi" almeno quadriennale. Pertanto il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni, ma per le caldaie a gas di potenza compresa fra 10 e 100 kW può essere scadenzato con periodicità quadriennale, anche se è vivamente consigliato eseguirlo ogni volta che viene effettuata la manutenzione degli apparecchi. Di fatto è un controllo veloce che si esegue a fine manutenzione che assicura la regolare funzionalità dell'apparecchio, a tutela della sicurezza delle persone che occupano la struttura e in favore del risparmio di combustibile.
Si riporta di seguito un esempio concreto.
Dati iniziali:
- caldaia domestica a gas di potenzialità nominale pari a 24 kW
- periodicità della manutenzione (secondo indicazioni del fabbricante contenute nel libretto d'istruzioni): annuale
- controllo di efficienza energetica (da DPR74/2013): ogni 4 anni
Adempimenti minimi:
- anno 0: installazione caldaia; "prova fumi" e compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; compilazione Libretto d'impianto per la climatizzazione;*
- anno 1: manutenzione ("prova fumi" opzionale); compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; aggiornamento Libretto d'impianto; **
- anno 2: vedi anno 1 *
- anno 3: vedi anno 1 *
- anno 4: manutenzione; prova dei fumi obbligatoria e compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; aggiornamento Libretto d'impianto; *
*solo per "anno 0": accatastamento dell'impianto consigliato, ma non obbligatorio
**solo per il primo anno: accatastamento dell'impianto e inserimento della manutenzione attraverso SIRE entro 30 gg dall'intervento di manutenzione oppure, nel caso di impianti accatastati da parte dei responsabili dell'impianto, inserimento della manutenzione in SIRE entro 30 gg dall'intervento di manutenzione
*** anni successivi al primo: inserimento della manutenzione in SIRE entro 30 gg dall'intervento di manutenzione
Per informazioni più esaurienti a riguardo, si segnala la seguente pagina del Ministero dello Sviluppo Economico: Impianti termici: guida per esercizio, manutenzione e controllo di efficienza.