Con il parere n.3658/2015, l'Adunanza del 17 dicembre scorso della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole – subordinato all'accoglimento di una serie di condizioni – allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato”.
Lo schema di regolamento è volto a dare concreta applicazione alla direttiva 2005/36/CE ai fini dell’esercizio in Italia della professione di perito industriale e di perito industriale laureato da parte di professionisti provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
LE NOVITÀ. Il provvedimento introduce: a) la possibilità di sottoporre i professionisti che operano in regime di libera prestazione di servizi alla “eventuale prova attitudinale” di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo, qualora si rilevino differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali tali da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica; b) la previsione di poter sostenere, nell’ambito della prova attitudinale, una prova pratica alternativa alla prova scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo e in adesione a quanto rilevato dal Consiglio di Stato con il parere n. 4826/2006, reso nell'Adunanza del 18 dicembre 2006; c) una diversa composizione della commissione di cui all’art. 3 dello schema di regolamento, formata da dieci membri effettivi e dieci membri supplenti, al fine di assicurare la presenza di almeno un professionista e un docente per ciascun settore in cui si articola la professione di perito industriale e perito industriale laureato; d) la presenza, nella succitata commissione, di un membro effettivo e di un membro supplente nominati tra i magistrati in servizio presso la Corte d’appello di Roma (anziché in servizio presso l’intero distretto) e l’inserimento, in aggiunta a questi, di magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la “terza valutazione di professionalità”; e) il richiamo al D.P.R. n. 183 del 2011 relativamente alla documentazione che il richiedente deve presentare ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale o dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti di cui agli art. 5, comma 1 e 11, comma 3, lett. b) del regolamento.
16 ARTICOLI E 3 ALLEGATI. Lo schema di regolamento si compone di 16 articoli e di 3 allegati:
- art. 1 (“Definizioni”) che contiene le definizioni dei termini rilevanti ai fini del regolamento in esame;
- art. 2 (“Contenuto della prova attitudinale”) che disciplina il contenuto della prova attitudinale, articolata in una prova scritta o pratica e in una prova orale;
- art. 3 (“Commissione d’esame”) che prevede l’istituzione, la composizione e la durata in carica della commissione d’esame, di cui fanno parte dieci membri effettivi e dieci membri supplenti;
- art. 4 (“Vigilanza sugli esami”) che attribuisce al Ministero della giustizia l’alta sorveglianza sullo svolgimento degli esami e sull’operato della commissione;
- art. 5 (“Svolgimento dell’esame”) che disciplina le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame - da presentare secondo il fac-simile di cui all’allegato B - nonché le successive attività di convocazione della commissione;
- art. 6 (“Valutazione della prova attitudinale”) che disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova attitudinale;
- art. 7 (“Oggetto e svolgimento del tirocinio”) che regolamenta lo svolgimento del tirocinio, alternativo alla prova attitudinale, la cui durata non può superare i diciotto mesi;
- art. 8 (“Elenco dei professionisti”) che prevede l’istituzione presso il Consiglio nazionale di un elenco di professionisti presso i quali svolgere il tirocinio;
- art. 9 (“obblighi del tirocinante”) che prevede che il tirocinante debba eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, mantenendo il riserbo sulle notizie acquisite durante il tirocinio;
- art. 10 (“Registro dei tirocinanti”) che prevede l’istituzione del registro dei tirocinanti, tenuto dal Consiglio nazionale;
- art. 11 (“Iscrizione”) che prevede, nel dettaglio, le modalità di iscrizione nel citato registro, da richiedere tramite un’istanza redatta secondo il modello di cui all’allegato C;
- art. 12 (“Delibera di iscrizione”) che disciplina le modalità d’accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione in detto registro;
- art. 13 (“Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio”) che regola, nel dettaglio, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio e l’intervento, eventuale, del Consiglio nazionale in sede di valutazione del tirocinante;
- art. 14 (“Sospensione e interruzione del tirocinio”) che reca disposizioni in tema di sospensione e interruzione del tirocinio;
- art. 15 (“Cancellazione dal registro dei tirocinanti”) che disciplina le ipotesi di cancellazione dal registro dei tirocinanti in caso di rinuncia all’iscrizione, di dichiarazione d’interruzione del tirocinio, di condanna definitiva per specifici delitti nonché in caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- art. 16 (“Sospensione dal registro dei tirocinanti”) che prevede la sospensione dall’iscrizione nel registro in caso di condanna, anche in primo grado, per gravi reati;
- allegato A, che individua gli argomenti, sia di carattere generale sia specifici per settori di specializzazione, sui quali s’incentrano la prova attitudinale ed il tirocinio;
- allegato B, che reca lo schema della domanda di partecipazione alla prova attitudinale;
- allegato C, che reca lo schema dell’istanza per lo svolgimento del tirocinio.
Infine, lo schema di decreto è corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).
PARERE FAVOREVOLE DI PALAZZO SPADA SUBORDINATO A CONDIZIONI. Secondo il Consiglio di Stato il provvedimento merita “parere favorevole subordinatamente all’accoglimento delle condizioni di cui al n. 4.1. e con le osservazioni di cui ai nn. 4.2, 4.3 e 5”, che riportiamo.
4.1. Con riferimento all’art. 2 (“Contenuto della prova attitudinale”), la Sezione - richiamandosi ai rilievi formulati dalla Sezione stessa in merito al contenuto della prova attitudinale relativa alla professione di attuario tramite il parere n. 2219/2015, reso nell’Adunanza del 23 luglio 2015 - rileva che il comma 1 di tale articolo dispone che la prova attitudinale abbia luogo due volte all’anno e che il successivo comma 2 prevede che le relative date siano fissate dalla commissione d’esame nella prima riunione di ciascun anno.
La Sezione osserva, inoltre, che l’art. 6, comma 4 del medesimo schema prevede che la prova attitudinale non possa essere ripetuta prima di sei mesi in caso di esito sfavorevole della stessa o di mancata presentazione del candidato senza valida giustificazione.
In relazione a quanto esposto la Sezione invita l'Amministrazione a integrare il succitato art. 2, commi 1 e 2, stabilendo che tra una prova e l’altra debba intercorrere un intervallo non inferiore a sei mesi, al fine di prevedere che lo svolgimento delle prove abbia luogo con cadenza regolare e di coordinare in maniera più puntuale il disposto dell’articolo in esame con quanto previsto dall’art. 6, comma 4.
Sempre con riferimento all’art. 2, la Sezione rileva che il comma 4 di tale articolo prevede che la prova scritta possa consistere “nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici” e che abbia una “durata massima di sette ore”, senza, tuttavia, specificare, nel caso siano previste più prove scritte, le modalità di svolgimento di quest’ultime e, cioè, se le stesse devono svolgersi in giornate diverse e se il tempo massimo di sette ore deve riferirsi alla singola prova scritta o al loro complesso.
In relazione a quanto esposto la Sezione invita, quindi, l’Amministrazione ad integrare il succitato art. 2, comma 4, al fine di esplicitare con maggior chiarezza il contenuto di detta disposizione.
Infine, la Sezione osserva che il comma 5 dell’art. 2, concernente la prova pratica alternativa alla prova scritta, non prevede - contrariamente a quanto disposto dal comma 4 relativamente alla prova scritta - alcun limite temporale di durata: la Sezione, pertanto, invita l'Amministrazione a prevedere un limite massimo di durata della prova pratica di cui al citato comma 5 dell’art. 2, al fine di rendere uniforme nel suo complesso il disposto normativo previsto dal regolamento in esame.
4.2. Con riferimento all’art. 3 (“Commissione d’esame”), la Sezione osserva, in via preliminare, che la relazione ministeriale sottolinea che tale articolo “assicura la presenza della componente statale in seno alla commissione d’esame” poiché tale presenza rappresenta una “garanzia per il rispetto dei principi di concorrenza e di non discriminazione, principi che non verrebbero adeguatamente tutelati in caso di una presenza maggioritaria dei professionisti” nella medesima commissione.
In proposito la Sezione, nel condividere quanto affermato dall’Amministrazione - peraltro in maniera conforme non soltanto ai principi generali dell’ordinamento ma anche al disposto dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione Europea n. C250/03 del 17 febbraio 2005, richiamata dall’amministrazione stessa - deve tuttavia rilevare che l’articolo de quo non assicura il rispetto dei succitati principi, poiché detta disposizione - nel prevedere la necessaria presenza all’interno della commissione, composta da dieci membri effettivi, di un magistrato e di due professionisti ed un professore universitario per la singola specializzazione su cui verte la prova - non specifica in maniera sufficientemente puntuale la complessiva composizione della commissione stessa.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione invita l’Amministrazione a garantire, nel concreto funzionamento della commissione d’esame, un’adeguata proporzionalità fra la componente tecnica e quella statale, in modo da rispettare compiutamente i succitati principi di concorrenza e non discriminazione.
Sempre con riferimento all’art. 3, la Sezione rileva che il comma 2 di tale articolo ripropone un profilo di criticità relativo alla composizione della commissione di esame già evidenziato nel parere n. 2219/2015, reso dalla Sezione nell’Adunanza del 23 luglio 2015 sull’analogo schema di regolamento riguardante la professione di attuario.
Più nel dettaglio, tale comma prevede la possibilità di designazione di un membro effettivo e di un membro supplente scelti tra i “professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica” senza, tuttavia, tenere in debita considerazione la circostanza che - secondo quanto previsto dal sistema di accesso alla docenza universitaria di cui alla legge n. 240 del 2010 e dalla sua regolamentazione attuativa - i ricercatori confermati sono soggetti non in possesso della “abilitazione scientifica nazionale” di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione invita l’Amministrazione a valutare la possibilità di espungere dal citato art. 3, comma 2, il riferimento compiuto ai “ricercatori confermati presso una Università della Repubblica”, sostituendolo - come già suggerito dalla Sezione tramite il succitato parere - con il riferimento ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
Infine, la Sezione rileva che il comma 5 della disposizione in esame prevede che “nel caso in cui nella commissione non vi siano membri competenti nella specializzazione richiesta dal candidato, il Presidente può nominare un commissario aggregato tra i professionisti … in possesso di specifica specializzazione”, demandando sostanzialmente alla discrezionalità del Presidente la possibilità di nominare i commissari aggregati.
In relazione a quanto precede la Sezione suggerisce all’Amministrazione di sostituire la locuzione “può nominare” con la parola “nomina”, al fine di rispettare compiutamente il principio di competenza tecnica degli organi collegiali - i cui membri devono possedere un livello di preparazione coerente con il candidato da esaminare - previsto dall’art. 9 del d. P.R. n. 487 del 1994.
4.3. Per quanto concerne l’art. 13 (“Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio”), la Sezione rileva che detto articolo prevede, ai commi 1 e 2, che il professionista presso cui si svolge il tirocinio debba trasmettere, ogni semestre, il “libretto di tirocinio” al Presidente del Consiglio del collegio provinciale ed inviare al Consiglio nazionale, al compimento del tirocinio, tale libretto unitamente ad una “apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio”.
In considerazione di quanto precede la Sezione ritiene che l’Amministrazione dovrebbe allegare allo schema di regolamento, prima della sua approvazione definitiva, l’elenco inerente gli oneri informativi di cui all’articolo 7 della legge n. 180 del 2011 ed al d. P.C.M. n. 252 del 2012, necessario in ragione della sussistenza del suesposto onere informativo a carico dei professionisti presso i quali si svolge il tirocinio previsto dallo schema de quo.
5. In aggiunta a quanto precede, la Sezione rileva che nello schema di regolamento in esame vi sono diverse disposizioni (artt. 2, commi 1 e 4, 5, comma 2 e 6, comma 2) nelle quali la prova scritta è indicata al singolare e ve ne sono altre (artt. 5, comma 2 e 6, comma 1) in cui tale prova viene indicata al plurale.
Pertanto, la Sezione invita l’Amministrazione a uniformare il testo dell’articolato sotto il citato profilo, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi al riguardo.
La Sezione osserva, inoltre, che l’allegato A allo schema di regolamento in esame disciplina un aspetto certamente rilevante e qualificante della tematica de qua, ovvero le materie, sia d’ordine generale che suddivise per settori di specializzazione, sulle quali vertono la prova attitudinale e il tirocinio.
Pertanto, la Sezione invita l’Amministrazione a sostituire, ovunque ricorra, la locuzione “allegato a) al presente regolamento” con la seguente: “allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento”, al fine di precisare con maggior puntualità che il contenuto di tale allegato, in ragione della sua natura, può essere modificato solo attraverso una fonte pariordinata rispetto a quella adottata per approvare lo schema de quo.