È arrivato finalmente in Gazzetta il regolamento del Ministero della Giustizia che disciplina le misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2016, il decreto 15 aprile 2016, n. 68 entrerà in vigore il prossimo 1° giugno ed è previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Il Dlgs n. 206/2007 è attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Ai sensi degli articoli 5 e 24 sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative.
In regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, l'articolo 11 prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale.
In regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, l'articolo 22 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente.
TEMPI RAPIDI E MISURE CERTE PER ESERCITARE IN ITALIA LA PROFESSIONE DEL PERITO INDUSTRIALE. Con la pubblicazione del regolamento nella GU di ieri “viene finalmente recepita anche per questa professione tecnica la direttiva 2005/36/Ce finalizzata a sostenere la mobilità dei professionisti tra gli stati membri della Ue”, spiega il Consiglio nazionale dei periti industriali. “Con un paradosso però: il soggetto comunitario potrà optare solo tra una delle 7 aree di specializzazione contro le 36 che, tra vecchio e nuovo ordinamento, deve scegliere un giovane studente italiano che dopo il titolo di studio decide di iscriversi all’albo”.
16 ARTICOLI. Il regolamento – IN ALLEGATO - consta di 16 articoli suddivisi in tre Capi:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Contenuto della prova attitudinale
Art. 3 Commissione d'esame
Art. 4 Vigilanza sugli esami
Art. 5 Svolgimento dell'esame
Art. 6 Valutazione della prova attitudinale
Art. 7 Oggetto e svolgimento del tirocinio
Art. 8 Elenco dei professionisti
Art. 9 Obblighi del tirocinante
Art. 10 Registro dei tirocinanti
Art. 11 Iscrizione
Art. 12 Delibera di iscrizione
Art. 13 Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
Art. 14 Sospensione e interruzione del tirocinio
Art. 15 Cancellazione dal registro dei tirocinanti
Art. 16 Sospensione dal registro dei tirocinanti
TRE ALLEGATI. Completano il provvedimento gli allegati A (relativo all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 7, comma 1), B (articolo 5, comma 1) e C (articolo 11, comma 1).