La disciplina dell’iper ammortamento subordina il diritto alla fruizione dei relativi benefici anche al rispetto di uno specifici adempimenti di natura procedurale e documentale.
Infatti, per la fruizione dell’agevolazione le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (articolo 1, comma 11, legge 232/2016).
In vista del 31 dicembre 2017, termine entro il quale occorre procedere a tali adempimenti, il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017, ha fornito indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.
Inoltre, per semplificare il compito dei professionisti incaricati della redazione, è stato approntato uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica, allegati alla circolare:
Allegato 1 - Modello di perizia per beni compresi nell’Allegato A – Primo gruppo
Allegato 2 - Modello di perizia per beni compresi nell’Allegato A – II e III gruppo e Allegato B
Allegato 3 - Modello di analisi tecnica per beni compresi nell’Allegato A – Primo gruppo.
La circolare, peraltro, precisa che l’adozione degli schemi predefiniti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.
Con specifico riguardo alle verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità deve condurre, la circolare precisa che le stesse possono riassumersi nelle seguenti quattro fasi:
- classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B, legge 232/2016
- verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina
- verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa
- rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.