Il comma 3 dell’art. 30 del decreto Fare (decreto legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 98/2013) stabilisce che “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (…), come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il successivo comma 3-bis dell’art. 30, aggiunto in sede di conversione, dispone che “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”.
SENTENZA DEL TAR PIEMONTE. Secondo il Tar Piemonte – sentenza n. 1304/2015 depositata il 31 luglio – la disposizione di cui al citato comma 3-bis “deve necessariamente essere interpretata nel senso di riconoscere una maggiore ampiezza alla proroga ex lege dell’efficacia dei permessi rilasciati in attuazione di convenzioni di lottizzazione comunque denominate.
Per questi titoli, la ratio del trattamento ancor più favorevole – osservano i giudici amministrativi piemontesi - può essere individuata non soltanto nella maggiore importanza e complessità degli interventi costruttivi che solitamente rientrano nei piani attuativi, ma anche nell’interesse pubblico a portare ad ultimazione il complesso di opere (specialmente le urbanizzazioni primarie e secondarie) in uno spazio temporale più lungo, tenendo conto delle difficoltà in cui versano le imprese del settore edilizio nell’attuale congiuntura economica”.
PROROGA AUTOMATICA E INCONDIZIONATA. Secondo il Tar Piemonte “Il confronto testuale tra il comma 3 ed il comma 3-bis dell’art. 30 induce a ritenere, per il secondo, che il legislatore non abbia prescritto la ricorrenza di taluni presupposti per l’operatività della proroga triennale: si tratta, in particolare, della “previa comunicazione del soggetto interessato” e della condizione che i termini iniziali e finali “non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato”.
Pertanto, la più lunga proroga triennale dell’efficacia dei permessi convenzionati opera automaticamente e risulta ammissibile, ed anzi dovuta, anche qualora il termine originario sia già venuto a scadenza”.
Di conseguenza, nel caso in esame il Comune ha illegittimamente decretato la decadenza del permesso di costruire, senza tener conto della proroga automatica del termine per l’inizio dei lavori.