Estesi per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata per i permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica formatisi fino al 31 dicembre 2024, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali.
È quanto prevede il comma 2 dell'art. 7 del Milleproroghe 2025, cioè del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 25 febbraio scorso.
Permessi di costruire, SCIA e convenzioni urbanistiche
Lo slittamento dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 concerne i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi, il termine di fine lavori delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate, nonché il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi.
Realizzazione di medie opere
La norma richiesta dall’ANCI e inserita nel Milleproroghe differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l’anno 2021, a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. medie opere).
Adeguamento antincendio degli edifici scolastici e asili nido
La norma richiesta dall’ANCI prevede la rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
È altresì prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici (di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8).
Infine, prorogato di due anni fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento antincendio agli alberghi con oltre 25 posti letto.
Affidamento lavori messa in sicurezza ponti bacino del Po
Prorogato per le Città metropolitane e le province l’accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po a condizione che l’aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. La disposizione (art. 7 comma 4 duodecies) modifica le relative procedure e termini.