Dopo anni di ritardo, il Ministero della Salute ha inviato il 23 marzo 2023 alla Conferenza Stato-Regioni (ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) lo schema di regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, insieme all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di impatto della regolamentazione.
Il regolamento è previsto dal Decreto legislativo n. 222/2016 – Decreto SCIA Bis – che ha aggiunto all'articolo 20 (“Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”) del Testo Unico Edilizia un nuovo comma dopo il comma 1 che, ricordiamo, dispone quanto segue:
“La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.”
Il nuovo comma inserito – 1-bis – prevede che “Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”.