Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4582 del 30 settembre 2015 (IN ALLEGATO), nella quale viene chiarita la nozione di controinteressato in particolare in materia edilizia.
QUALIFICA DI CONTROINTERESSATO. Palazzo Spada ricorda che la qualifica di controinteressato in senso processuale richiede un requisito formale, dato dall’indicazione del nominativo nel provvedimento amministrativo, e un requisito sostanziale, costituito dalla“sussistenza di un interesse favorevole al mantenimento della situazione attuale definita dal provvedimento stesso”.
Il Consiglio di Stato precisa che il vicino assume la veste di controinteressato quando – come nel caso in esame - l'adozione del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata “non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da atto prodromico (comunicazione di avvio di procedimento, a’ sensi dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato (nel caso di specie, il ripristino delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello dell’attuale appellante), con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3553/2015, Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212)”.