Sentenze

Permesso di costruire in sanatoria, i criteri di misurazione dell'altezza del fabbricato

Interpretazione del Consiglio di Stato di una norma tecnica di attuazione di un PRG

lunedì 4 maggio 2015 - Redazione Build News

fabbricato_misurazione

La sentenza n. 1746 del 7 aprile 2015 del Consiglio di Stato (Sezione IV) ha per oggetto una serie di controversie che hanno avuto origine con un ricorso di un proprietario di un terreno sul quale ha costruito la propria casa unifamiliare, e che ha impugnato la concessione edilizia con la quale il Comune ha consentito ai controinteressati di costruire due fabbricati per civili abitazioni su terreno adiacente.

In proposito, il Consiglio di Stato ha accolto il terzo motivo di gravame riguardante l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per violazione dell’art.9, punto 17, comma 3, delle NTA del PRG. 

ALTEZZA DEI FABBRICATI. Secondo tale disposizione per altezza dei fabbricati, che non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico, s’intende “l’altezza di una parete esterna” la quale “ è la distanza verticale misurata dalla linea di terra, definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio (quota media del marciapiede e ove il marciapiede non esista, quota media della strada; intendendosi per “marciapiede” e per “strade” l'area di circolazione di uso pubblico, pedonale o automobilistica, da cui si accede all'edificio, considerata limitatamente al tratto prospiciente l'edificio stesso) alla linea di copertura definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo o di copertura, o in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto ... o se questo ha una pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto”.

IL CRITERIO PREMINENTE È QUELLO DELLA MISURAZIONE DELL’ALTEZZA DAL PIANO STRADALE. Ad avviso di Palazzo Spada da questa norma “si ricava che il criterio della misurazione dell’altezza dal piano stradale è il criterio tendenzialmente preminente, mentre il criterio della misurazione dalla sistemazione esterna appare utilizzabile in alternativa, quando cioè il primo non è utilizzabile per ragioni varie, riconducibili, esemplificando, o alla probabilità di dar luogo a contestazioni ovvero per essere penalizzante a causa di un profilo altimetrico della strada significativamente irregolare”.

Poiché i criteri predetti sono tra loro alternativi, il Consiglio di Stato deduce che “dalla loro distinta applicazione debbono necessariamente discenderne conseguenze analoghe ai fini dell’individuazione della quota dalla quale deve essere misurata l’altezza dell’edificio, altrimenti verrebbe seriamente messa a rischio l’oggettiva finalità della disposizione in commento, perseguita attraverso l’introduzione di un criterio uniforme nel calcolo dell’altezza di tutti gli edifici, ed identificabile con l’ordinato svolgimento dell’attività edilizia”.

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