Sono destinatari dell'obbligo di esporre il cartello con gli estremi del titolo abilitativo il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori.
Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 537/2015 depositata il 9 gennaio.
«La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell'ormai abrogata L. n. 47 del 1985, è tuttora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni. I destinatari dell'obbligo vanno individuati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori», precisa la suprema Corte.
IL PROPRIETARIO NON È NECESSARIAMENTE IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. Nel caso particolare esaminato, il giudice del merito ha fondato la penale responsabilità dell'imputata per la mancata esposizione del cartello di cantiere partendo dal rilievo che, essendo amministratore società proprietaria dell'immobile, “è dunque titolare del permesso di costruire e committente dei lavori”.
Ma, osserva la Cassazione, «Un tale percorso argomentativo è errato in diritto perché dà per scontato che il proprietario debba essere necessariamente anche il titolare del permesso di costruire mentre invece tali figure, se normalmente sono coincidenti, non lo sono necessariamente.
Il DPR n. 380/2001 art. 11 primo comma stabilisce che "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo": la norma, come si vede, è chiarissima nel prevedere il rilascio anche in favore di soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, purché "abbia titolo per richiederlo" (cfr. Consiglio di Stato sez. 5 n. 2882/2001). E non a caso il legislatore usa la congiunzione con valore disgiuntivo "o" precisando poi, al comma 2 dell'art. 11, che il permesso "sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio"».
IL COMMITTENTE NON NECESSARIAMENTE SI IDENTIFICA CON IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE. La Cassazione aggiunge inoltre che «Altro errore di diritto sta nel ritenere che anche il committente debba necessariamente identificarsi col proprietario dell'immobile, mentre invece ciò non sempre accade: il committente, infatti, è solo la parte che concede in appalto i lavori e può anche essere diverso dal proprietario. Il decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che all'art. 89 comma 1 lett. b definisce committente come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto".
Nessuna norma prevede che il committente debba essere necessariamente il proprietario dell'immobile, ben potendo assumere la suddetta veste anche essere il titolare di un altro diritto reale, come ad esempio l'usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione».