L’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria.
Così il Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza n. 4823/2015 depositata il 22 ottobre.
La decadenza del permesso di costruire non opera di per sé, ma deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti e, sebbene a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo che come tale non è sottratto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 7.8.1990, n. 241 e può essere adottato solo previa formale ed apposita contestazione, esplicazione di una potestà provvedimentale.
NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO FORMALE. Palazzo Spada ricorda che “la giurisprudenza del giudice amministrativo, pur mostrandosi concorde nell’affermare che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, è, tuttavia, in prevalenza orientata a richiedere, come condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo, l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione erano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo”.