Sono nulli i provvedimenti dirigenziali con i quali viene deciso di non provvedere all’annullamento dei titoli abilitativi sostanzialmente illegittimi, in quanto contrari all’interesse pubblico al ripristino della violata legalità urbanistico-edilizia.
È quanto si evince da una sentenza – n. 562/2015 depositata il 5 febbraio – della quarta sezione del Consiglio di Stato, sul tema della violazione dei principi dell’autotutela in materia edilizia.
Secondo Palazzo Spada, non può trovare accoglimento la tesi secondo cui l’annullamento di un permesso di costruire non può essere decretato al solo fine di ripristinare la legalità violata, ma deve essere assistito da uno specifico interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio.
Infatti, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza depositata il 5 febbraio 2015, “in materia edilizia l’annullamento d’ufficio risponde oggettivamente al pubblico interesse di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia” (v. Cons. di Stato, sez.V, n. 4892/2011).