Con la sentenza n. 5026/2016 pubblicata il 2 novembre, la seconda sezione del Tar Campania, aderendo ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, osserva che “la decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico che può legittimamente essere emanato soltanto in presenza delle due ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel caso di inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori, ovvero qualora sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati”.
Pertanto, “non è consentito all’amministrazione comunale determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire, come quelle nella specie individuate, collegate alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori e all’omessa trasmissione degli atti inerenti al rispetto della normativa antisismica.”
Secondo il Tar Campania questa interpretazione del dato normativo “è da ritenersi preferibile, nonostante qualche isolato orientamento contrario (pure citato dalla difesa comunale), non solo perché appare in linea con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative (direttamente discendente dall’art. 97 Cost.), che impone ad ogni misura sanzionatoria il corrispondente fondamento nella legge, ma anche perché si profila più adeguata dal punto di vista logico-sistematico, atteso che per le omissioni contestate alla ricorrente circa la direzione dei lavori ed in ordine agli oneri di documentazione ai fini della normativa antisismica sono appositamente predisposti i sistemi sanzionatori (anche penali) rispettivamente contemplati dagli artt. 68 e ss. e dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.”