Con la sentenza n. 3650/2015 depositata il 9 luglio, la seconda sezione del Tar Campania ricorda che in base all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/01, la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere accompagnata “da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica”.
La veridicità dell’asseverazione “è presidiata dall’irrogazione di sanzioni penali e disciplinari in caso di mendacio che responsabilizzano l’interessato, concorrendo a definire un equilibrio tra le esigenze della semplificazione amministrativa e la necessità di prevenire il pericolo di una più facile proliferazione degli interventi edilizi contrari alla strumentazione urbanistica ed alle altre normative di settore”.
NIENTE SILENZIO ASSENSO SE MANCA L'ASSEVERAZIONE. Secondo il Tar Campania “la completa assenza di qualsiasi asseverazione del genere da parte del progettista abilitato esclude in radice la possibilità della formazione di un titolo abilitativo tacito sulla domanda della società istante, assorbendo ogni questione sulla compatibilità tra il regime semplificato dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 e la legislazione regionale”.