Sentenze

Permesso di costruire, nuova sentenza Cassazione su violazione obbligo di esposizione del cartello

La violazione di tale obbligo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo l'entrata in vigore del Testo unico edilizia

mercoledì 22 novembre 2017 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 48178/2017 pubblicata il 19 ottobre, la terza sezione penale della Cassazione ha ribadito che la violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del Testo unico edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore.

La 'ratio' del precetto sta nel fatto che «la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell'attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all'altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall'autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione>> (Sez. U, n. 7978 del 29/05/1992).

Tant'è che anche l'esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all'interno del cantiere viola il precetto penale.

Nel caso in esame il regolamento edilizio del Comune imponeva l'obbligo di esporre il cartello recante i dati della concessione, e gli imputati obiettano che i lavori soggetti a permesso di costruire non erano ancora iniziati e che il ripristino della strada di accesso costituiva intervento edilizio cd. libero.

Secondo la Cassazione questa eccezione è “totalmente infondata perché presuppone un'interpretazione della norma errata, avuto riguardo al suo tenore letterale ed alla sua "ratio". Quel che rileva ai fini della sussistenza dell'obbligo sanzionato dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, è il positivo rilascio in sé del permesso di costruire i cui dati devono essere necessariamente riportati nel cartello. Ciò proprio al fine di soddisfare quell'esigenza di controllo preventivo sopra indicata che esclude, ai fini della sussistenza dell'obbligo, una valutazione postuma o, peggio ancora, frazionata 'del regime edilizio degli interventi concretamente eseguiti. Il fatto costitutivo dell'obbligo è il rilascio del permesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (anche postuma) sulla effettiva necessità del titolo. E' sufficiente osservare che la valutazione (anche solo a fini classificatori) del tipo di intervento realizzato presuppone comunque l'esercizio di quel controllo che l'esposizione del cartello intende agevolare”.

Pertanto “è priva di pregio l'ulteriore eccezione secondo la quale gli specifici interventi di restauro e risanamento del fabbricato (gli unici per i quali sarebbe stato astrattamente necessario il permesso di costruire) non erano ancora iniziati all'epoca dell'accertamento del fatto, visto che comunque i lavori di ripristino della strada di accesso erano parte integrante del progetto unitariamente autorizzato e ne segnavano l'inizio”.

La sentenza n. 48178/2017 della Cassazione penale

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