Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008 ripreso da Cons. Stato sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475).
Da tale premessa discende che la realizzazione, come nel caso di specie, di una tettoia (mercé il posizionamento su presente struttura di una copertura fissa di pannellature in legno), per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può essere legittimata attraverso il ricorso alla s.c.i.a. (o, ante, d.i.a.) ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire”.
Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2603 del 28 marzo 2025.
Il condono
Nel caso di specie, la “copertura in legno del pergolato di primo piano” pure oggetto dell’ingiunzione di demolizione risulta essere stata sanata per effetto del rilascio del condono n. 414 del 10 febbraio 2016. Ne discende che il condono di che trattasi ha investito anche la copertura fissa del pergolato posto al primo piano.
“A nulla rileva”, osserva Palazzo Spada, “l’eventuale insussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del condono rispetto a tale manufatto atteso che ciò non costituisce, come sostenuto da parte appellata, un mero errore materiale ma un’illegittimità del titolo in sanatoria (nel frattempo divenuto inoppugnabile per lo spirare del termine di impugnazione) in grado di fondare, al più, ove ne sussistessero le altre condizioni (specie temporali), il suo ritiro in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 da parte dell’amministrazione comunale”.
Illegittima l’ingiunzione di demolizione della copertura in legno del pergolato
Ne discende che, “al momento dell’emissione dell’ordinanza gravata in primo grado, la copertura in legno del pergolato del primo piano era certamente assistita da un titolo giuridico efficace e che tanto determina l’illegittimità in parte qua dell’ingiunzione di demolizione”, conclude la sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto in parte l'appello e ha annullato in parte qua l’ordinanza n. 81/2018 Reg. Gen. (n.9/2018- III° Gestione e Pianificazione del Territorio) del 2 agosto 2018 del Comune di Noicattaro limitatamente all’ingiunzione di demolizione della “copertura in legno del «pergolato» di primo piano”.