Con la Risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad un atto di permuta che interviene tra un Comune e l'Agenzia del Demanio.
In considerazione delle modifiche normative apportate all'articolo 10, comma 4, del d LGS n. 23 del 2011, dall'articolo 20, comma 4-ter del DL n. 133 del 2014, con le quali è stato escluso che la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi, tra l'altro, in relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, deve ritenersi che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, torni applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013.
Pertanto, l'operazione di permuta di immobili pubblici che interviene tra il Comune e l'Amministrazione Statale deve essere soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, che deve essere corrisposta dal Comune. Nell'ambito dell'operazione di permuta, le imposte ipotecarie e catastali non sono dovute per il trasferimento in favore dello Stato, mentre, in relazione al trasferimento in favore del Comune l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura di 200 euro, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%.