È assente la natura pertinenziale, ai fini edilizi, qualora sia realizzato un nuovo volume su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio.
Lo ha riaffermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2901/2015 depositata il 12 giugno.
I REQUISITI DELLE PERTINENZE. Palazzo Spada ha precisato che la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e quella principale e, cioè, un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce.
Inoltre, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico.