Favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilita' sostenibile - PUMS, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, art. 3, comma 7. È questa la finalità del decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.233 del 5 ottobre 2017.
In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le citta' metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.
LINEE GUIDA. Le linee guida sono costituite da:
a) procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) individuazione delle strategie di riferimento, degli obiettivi macro e specifici e delle azioni che contribuiscono all'attuazione concreta delle strategie, nonche' degli indicatori da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei PUMS, di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Per promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi europei al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile, i relativi macro obiettivi minimi obbligatori, con i relativi indicatori elencati nell'allegato 2, sono monitorati con le modalita' di cui all'art. 4, per valutare il grado di contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di politica nazionale.
ART. 3 ADOZIONE DEI PUMS. Le citta' metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Sono fatti salvi i PUMS gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto che, se necessario, sono aggiornati entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
ART. 4 AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO. Il PUMS e' predisposto su un orizzonte temporale decennale ed e' aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano e' comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.
I soggetti destinatari, di cui all'art. 3, delle linee guida predispongono, altresi', un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato 2.
I dati relativi al monitoraggio sono inviati all'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale che, biennalmente, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed agli effetti dagli stessi prodotti sull'intero territorio nazionale.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il compito di monitorarne lo stato di attuazione ed al fine di proporre le eventuali modifiche previste all'art. 6, comma 1.