“Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio il Piano strutturale prevale sul Regolamento urbanistico, essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata”.
Così il Tar Toscana (sez. I) nella sentenza n. 38 del 16 gennaio 2017.
I giudici amministrativi toscani osservano che “il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale, mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi; pertanto, una volta che, in sede di riesame, il Comune constati che le previsioni del Regolamento urbanistico non sono conformi a quelle dettate dal Piano strutturale, risulta doveroso l’intervento in autotutela volto ad annullare eventuali assensi a piani attuativi redatti nell’erroneo presupposto di tale conformità.”
Pur in presenza di un provvedimento di adozione dello strumento urbanistico attuativo, “non sussiste un obbligo per l’amministrazione di disporne l’approvazione, pure nell’ipotesi di conformità agli atti pianificatori generali essendo l’approvazione medesima sempre espressione di potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità.”
NON C'È L'OBBLIGO DI UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLE SCELTE ASSUNTE IN ORDINE ALLE DESTINAZIONI DELLE SINGOLE AREE. Secondo il Tar Toscana “Non è ravvisabile un obbligo di specifica motivazione sulle scelte assunte in ordine alle destinazioni delle singole aree, atteso che nella formazione dello strumento urbanistico e nelle scelte che presiedono all’approvazione di varianti generali del regolamento urbanistico l’amministrazione ha di regola un’ampia potestà discrezionale, non assumendo rilievo a tal fine l’esistenza di un piano di lottizzazione o di altro strumento attuativo, se questo non è stato già approvato; pertanto, in assenza di un piano attuativo approvato e convenzionato, nessun affidamento deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa di un’area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, in capo al quale è configurabile nulla più che una generica aspettativa al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile.”
OBBLIGO DI RIPUBBLICARE LO STRUMENTO URBANISTICO A SEGUITO DI MODIFICHE. Infine, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana evidenzia che l’obbligo di ripubblicare lo strumento urbanistico, a seguito delle modifiche che possono essere introdotte in sede di approvazione, sussiste “solo nel caso di modifiche facoltative (consistenti in innovazioni non sostanziali) concordate, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato; diversamente, per le modifiche obbligatorie (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, l'adozione di standard urbanistici minimi ed in genere l'osservanza della normativa urbanistico-edilizia) non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento provinciale o regionale rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede di adozione ed approvazione del piano regolatore generale.”