Con la sentenza n. 119 depositata il 4 luglio 2024, la Corte costituzionale ha bocciato sei norme della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”), impugnata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022 (LEGGI TUTTO).
In via preliminare, la Consulta ha dichiarato l’estinzione, per intervenuto atto di rinuncia depositato il 23 febbraio 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri, accettato il successivo 5 marzo dalla Regione Piemonte, delle questioni concernenti gli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022.
Infatti, la Regione Piemonte, a seguito di numerose interlocuzioni con il Governo, mediante riunione tecniche con le amministrazioni censuranti, in data 19 settembre 2023, ha approvato la legge regionale n. 20 del 2023 - recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)” - esaminata dal Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, che ne ha deliberato la non impugnativa.
La legge regionale n. 20 del 2023 ha apportato modifiche a numerose disposizioni della l.r. n. 7 del 2022 oggetto di impugnativa governativa.
Interventi Piano casa 2 anche su immobili abusivi condonati
Ciò premesso, nella citata sentenza n. 119/2024, la Corte costituzionale osserva che una norma della legge piemontese impugnata ha consentito gli interventi previsti dal secondo piano casa anche rispetto a immobili abusivi condonati. Tale conclusione si pone in aperto contrasto con quanto disposto dall’art. 5, comma 10, del decreto-legge n. 70 del 2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Pertanto, secondo la Consulta “è costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera ), dell’art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile – in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lettera d-bis), della citata legge reg. n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 20 del 2023 – la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 e seguenti del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, anche agli edifici per i quali «[era] stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi […] della legge 28 febbraio 1985, n. 47 […], della legge 23 dicembre 1994, n. 724 […], del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».”
Indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, sostituendo l’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, dispone che, per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della medesima legge regionale, «il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».
Secondo il ricorrente la norma impugnata, consentendo il recupero di sottotetti non ancora esistenti all’atto della presentazione della domanda di intervento, una volta decorsi tre anni dalla realizzazione degli stessi, amplierebbe irragionevolmente, in violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost., il novero delle ipotesi in cui è configurabile un sottotetto suscettibile di recupero abitativo.
Per la Corte costituzionale, la questione promossa in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata, in quanto la disposizione, nella parte impugnata, consentendo un indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza. “Questa Corte ha affermato che la disciplina legislativa sul recupero dei sottotetti risponde a specifiche finalità quali «la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico» (sentenza n. 54 del 2021) e che tale recupero persegue l’obiettivo «di consentire l’utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio, il sottotetto, già esistente, la cui destinazione abitativa determina la “riconversione” del medesimo in una unità immobiliare» per «contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti» (sentenza n. 208 del 2019).
Poiché la finalità della disciplina del recupero dei sottotetti è quella di evitare il consumo di nuovo suolo e, quindi, la realizzazione di nuove edificazioni, attraverso un uso ottimale di quelle già esistenti, non risulta ragionevole consentirne una applicazione agli edifici futuri.
La disposizione in esame, infatti, aumentando in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e coinvolgendo edifici di nuova costruzione, determina uno sviamento dalle specifiche finalità di contenimento del consumo di suolo e di impulso alla realizzazione di interventi tecnologici per la riduzione dei consumi energetici perseguite attraverso il recupero dei sottotetti”.