Con la sentenza n. 261/2021 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, del Piano Casa della Regione Campania (legge regionale n. 19/2009), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
Ricordiamo che il citato art. 12-bis, comma 2, afferma la prevalenza di tale legge «su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia»; il comma 3 stabilisce che «[n]on sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana); e il comma 4 dispone che gli interventi edilizi consentiti dalla legge possono essere realizzati anche «nei territori […] di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale 35/1987».
Con tre distinte ordinanze del 12 gennaio 2021 (reg. ord. n. 66, n. 67 e n. 68 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La sentenza della Consulta è disponibile in allegato.