Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, serie speciale n. 11 del 22 gennaio 2016, è stata pubblicata la Legge di Stabilità Regionale 2016 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo).
Oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2016 – cioè per un altro anno – il Piano casa regionale (Legge regionale n. 16/2009), la legge disciplina gli oneri istruttori inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale.
ONERI ISTRUTTORI INERENTI I PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE. Per la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, il proponente corrisponde alla Regione Abruzzo un importo pari a:
a) 0,6 per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;
b) 0,4 per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’Autorità competente per la definizione dello studio di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., oltre a euro 50,00 quale importo fisso;
c) euro 50,00 quale importo fisso per le istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il Direttore del Dipartimento preposto alle valutazioni ambientali definisce le modalità di versamento degli oneri istruttori.
CANONE ANNUO PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA SUPERIORE A 220 KW. All'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'articolo 1, comma 2, della L.R. 36/2015, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, per ogni kW di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in euro 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge." (cioè il 1° gennaio 2016).
Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente.
Ricordiamo che il 23 dicembre scorso il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge della Regione Abruzzo n. 36/2015 che penalizzerebbe gli operatori idroelettrici che operano nella regione (LEGGI TUTTO).
NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO. Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di 150 metri a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di 25 metri da ciascuna sponda o argine.
Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia viene preso come riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti.