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Piano casa, in Friuli V. G. introdotta una modifica urgente al Codice regionale dell’edilizia

Per poter eseguire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio in regime di deroga - Piano casa - la richiesta di rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, la Scia, devono essere presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 39

lunedì 11 dicembre 2017 - Redazione Build News

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Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.49 del 6 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39 che introduce una modifica urgente all’articolo 57 della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia).

La modifica prevede che, per poter eseguire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio in regime di deroga, cosiddetto Piano casa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, la segnalazione certificata di inizio attività, devono essere presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

In tal modo si evita che particolari incombenze istruttorie possano ostacolare la fruizione delle misure straordinarie previste dal Codice regionale dell’edilizia e, al contempo, si limita l’effetto della modifica alle sole istanze già presentate ed in iter al momento della sua entrata in vigore, evitando la riapertura dei termini del Piano casa, già stabiliti al 18 dicembre 2017.

Art. 1 modifica all’articolo 57 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), le parole <<se i lavori non sono iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39>>.

Il testo dell’articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:

Art. 57 Norme comuni

1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:

a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall’ articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39, fatte salve le eventuali varianti in corso d’opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo.

Scarica la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39

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