Adozione di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano Casa Italia”, quale iniziativa di pianificazione volta non solo a fornire risposta al disagio abitativo e alla soddisfazione necessaria del diritto costituzionale alla casa, bensì diretta anche a divenire, nell’attuale momento storico, che vede sorgere su tutto il territorio nazionale diverse politiche di contenimento del consumo di suolo e di riorganizzazione dell’esistente, uno strumento utile per definire, nella dimensione urbana su cui interviene, i livelli istituzionali e i soggetti coinvolti.
È quanto prevede il comma 2 dell'articolo 71 del disegno di legge di bilancio 2025, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre scorso e ora all'esame della Camera dei deputati.
La relazione illustrativa precisa che l’oggetto del citato Piano consiste nella definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile.
Il citato piano deve essere approvato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.
Edilizia sociale e modelli innovativi
Il comma 1 dell'articolo 71 del disegno di legge di bilancio 2025 estende anche all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica che, al fine di contrastare il disagio abitativo, devono essere adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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