In Molise, la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, recante le disposizioni sul Piano casa, contiene disposizioni di generale deroga alla disciplina edilizia solo con riguardo agli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di riqualificazione del patrimonio, ma non anche agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di un manufatto ex novo.
Lo ha precisato il Tar Molise (sezione prima) nella sentenza n. 293/2017 depositata il 12 settembre.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha chiarito che gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di un manufatto ex novo sono contemplati dall’art. 14, comma 1 quinquies, introdotto dall’art. 61, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (e successivamente, abrogato dall'art. 15, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7), che si limita a consentire “l'edificazione di residenze nelle aree perimetrate ai sensi della l. n. 47 del 1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17 del 1985 e n. 25 del 2004, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermi restando il rispetto degli standard di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e l'esclusione della monetizzazione contiene specifiche previsioni”. Tale previsione non contiene un’espressa deroga riferita in generale ai limiti posti dalle disposizioni edilizie, come invece accade per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 (ampliamenti e riqualificazioni di manufatti esistenti), con la conseguenza che nelle zone perimetrate rimangono applicabili gli standard urbanistici e le previsioni edilizie ordinariamente applicabili, salvo le deroghe espressamente previste nel citato comma 1 quinquies, non potendosi certo procedere ad un’interpretazione estensiva della portata derogatoria degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 2009 costituente previsione certamente eccezionale.
Il Tar ha inoltre precisato che tra le norme edilizie che devono ritenersi applicabili ai nuovi interventi nelle aree perimetrate devono includersi anche le disposizioni comunali che, in attuazione della legge nazionale 47 del 1985, hanno disciplinato l’attività edificatoria nelle zone perimetrate, dovendosi quindi intendere il rinvio alle leggi regionali n. 17 del 1985 e n. 25 del 2004 come comprensivo anche dei piani di recupero, rimanendo altrimenti il richiamo immotivatamente limitato ad una parte della disciplina.