Proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla legge regionale n. 14 del 2009.
È quanto prevede la legge approvata ieri all'unanimità dal Consiglio regionale che introduce misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
La proroga è stata decisa per assicurare i benefici delle disposizioni normative anche ai cittadini che per motivi congiunturali (per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere l’iniziativa edilizia) non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale.
In assenza di proroga – ha spiegato il presidente della V Commissione, Filippo Caracciolo - oppure con proroghe accompagnate a modifiche restrittive rispetto all’impianto originario della legge, si consoliderebbe la valorizzazione del patrimonio edilizio appartenente ai cittadini la cui disponibilità economica sia stata in grado di intercettare con tempestività (ovvero con le precedenti proroghe) le misure di sostegno all’attività edilizia. E ciò rappresenterebbe un’apprezzabile ingerenza dei poteri pubblici nel normale andamento del mercato, a fronte dell’ancora sussistenti finalità individuate dal legislatore storico: rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.
Ampliamenti edifici non residenziali. Nell’ambito della discussione il Consiglio regionale ha approvato alcuni emendamenti. Uno stabilisce che possono essere effettuati gli ampliamenti agli edifici non residenziali limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 metri cubi.
Demolizione e ricostruzione. La richiesta di eliminazione di un inciso prevista da un emendamento comporta la soluzione di una contraddizione del testo vigente. Allo stato esso prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona D) e con l’aumento volumetrico e quale destinazione, del 35% ai sensi dell'articolato 4, mentre preclude l’ampliamento del 20% per gli interventi sempre in zona D) ai sensi dell’articolo 3.
Destinazione residenziale. Gli edifici non residenziali non possono essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee.
Perizia tecnico abilitato. Non saranno possibili ampliamenti per più di una volta, mentre con la contrarietà del Governo è stato approvato un emendamento che stabilisce quanto segue: “gli interventi relativi ad edifici di cui al predetto comma (comma 6 articolo 5) possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l’intero edificio”.
Aumenti volumetrici e strumento urbanistico esecutivo. È stata approvata anche la modifica che accorda la possibilità di beneficiare degli aumenti volumetrici previsti dalla legge anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. “Si risolve così – hanno sottolineato i firmatari dell'emendamento – una distonia di disciplina tra gli interventi a permesso di costruire diretto (beneficiari della addizioni volumetriche) e gli interventi subordinati a strumenti urbanistici esecutivi (non beneficiari), per loro natura più compatibili con l’intento di funzionalità urbanistica degli interventi”.
Recupero abitativo dei sottotetti. È stata introdotta altresì una modifica alla legge sui sottotetti (n 33 del 2007. In particolare il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. Ovvero se il sottotetto è parte comune l’intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi delle norme del codice civile, se invece il sottotetto è di proprietà individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell’obbligo di comunicazione sempre nel rispetto delle norme del codice civile.