Nella Gazzetta Ufficiale n.239 di ieri è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017 avente ad oggetto “Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.”
Il Dpcm stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensita' di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorita' nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.
RIPARTO DELLE RISORSE. Le risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge n. 220/2016, destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 28 della medesima legge, sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021.
Le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite:
a) 50 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b) 25 per cento dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) 15 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) 10 per cento dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o piu' delle suddette finalità possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilita' di risorse previste per una o piu' delle altre finalità, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 6.
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