Nell’affrontare un’articolata questione sollevata dal Tar Veneto con ordinanza 4 agosto 2015, n. 879, la terza sezione della Corte di giustizia europea, con la sentenza causa C-444/15 del 21 dicembre 2016 – IN ALLEGATO - specifica le condizioni necessarie affinché si possa applicare la disciplina derogatoria dell’obbligo della Vas (Valutazione ambientale strategica), così come dettata a livello europeo, per le cc.dd. piccole aree a livello locale.
LE QUESTIONI POSTE DAL TAR VENETO. Le questioni proposte dal Tar Veneto avevano ad oggetto, in primo luogo, la compatibilità della medesima disciplina europea (di cui al par. 3, dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE) con le norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”.
In secondo luogo, in caso di ritenuta compatibilità, i giudici amministrativi veneti hanno chiesto se fosse conforme alle norme europee la disciplina nazionale che, per definire la nozione di “piccole aree a livello locale” di cui all’art. 3 predetto, faccia riferimento a dati meramente quantitativi.
Infine, il Tar Veneto ha chiesto se fosse conforme al diritto europeo la normativa nazionale che sottrae dall’assoggettamento automatico ed obbligatorio alla Vas tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta per essi necessaria una valutazione di incidenza.
LA MASSIMA DELLA CORTE EUROPEA. Nella sentenza del 21 dicembre scorso, la Corte di giustizia europea ha chiarito che “L’art. 3, par. 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto par. 3 deve essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni: che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale; che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima”.
Come spiega il sito della Giustizia amministrativa, la Corte Ue, “con una approfondita disamina, ha escluso la fondatezza della questione pregiudiziale di validità del menzionato art. 3, nel presupposto che spetta agli Stati membri, nell’ambito delle loro attribuzioni, adottare tutti i provvedimenti necessari, generali o particolari, affinché tutti i piani o programmi che possano produrre effetti significativi sull’ambiente ai sensi della direttiva in oggetto siano sottoposti, prima della loro adozione, a una valutazione ambientale, conformemente alle modalità procedurali e ai criteri previsti dalla direttiva stessa; in tale ottica, secondo la Corte il mero rischio che le autorità nazionali, mediante il loro operato, possano eludere l’applicazione della direttiva non è tale da comportare l’invalidità della norma europea specifica che consente una tale deroga alla regola generale nella parte in cui impone la Vas”.
“Nel passare ad individuare la conformità della disciplina nazionale a quella europea, in materia di piccole aree, la Corte – rispondendo al secondo e terzo quesito con la massima sopra riportata – ha preso le mosse da un ulteriore richiamo alla propria giurisprudenza (sez. II, 13 ottobre 2016, C-294/15, M. c. C., punto 44, in Il processo civile.it 2016, con nota di D'Alessandro, relativa al rapporto fra fonte europea e fonte nazionale): a fronte della necessità dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione nonché del principio di uguaglianza, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, a un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Conseguentemente ha precisato che, al fine di per poter rientrare nell’eccezione consentita in ordine alla nozione di «piccole aree a livello locale», un piano o un programma deve soddisfare due condizioni cumulative: da un lato, tale piano o tale programma deve determinare l’uso di una piccola area; dall’altro, tale area deve trovarsi a livello locale; quindi ha ulteriormente specificato che, mentre con riferimento alla nozione di livello locale il piano od il programma in questione deve essere elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, con riferimento alla nozione di piccola area occorre far riferimento all’estensione della stessa.”