Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016, è stata pubblicata la Dgr 30 Maggio 2016, n. 29-3386 – IN ALLEGATO - recante “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale”.
La nuova delibera, attraverso modifiche alla D.G.R. 46-11968 del 2009, inserisce una nuova deroga all’obbligo del riscaldamento centralizzato oltre le quattro unità abitative che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a morosità, permette al cittadino/condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione.
Entrando più nel dettaglio, viene aggiunto al punto 1.4.15 il seguente periodo:
"Inoltre a tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o, ivi compreso il distacco dall’impianto termico centralizzato anche di un solo utente/condomino, che interessano le unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore, non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio.
In tale caso, fermo restando che la soluzione progettuale scelta non può determinare un peggioramento sia delle prestazioni energetiche sia delle emissioni in atmosfera rispetto alla configurazione iniziale, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che confronti le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale scelta deve essere motivata mediante relazione tecnica, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014.
In ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.”
Vengono inoltre eliminati, in conformità all’art. 9 del D.lgs. 102/2014, i punti 1.4.17 e 1.4.18 della d.g.r 4 agosto 2009 n. 46-11968.
TERMINE DI ADEGUAMENTO. Devono rispettare il termine di adeguamento stabilito al 1° settembre 2018 anziché il termine indicato nella Tabella C del paragrafo 1.5 (Generatori di calore) della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, i generatori di calore installati dopo il 1° gennaio 2003 ed entro il 24 febbraio 2007 che possiedono le caratteristiche di seguito indicate:
a) potenza termica nominale 35 < Pn ≤ 300 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;
b) potenza termica nominale 35< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
c) potenza termica nominale 300< Pn ≤ 1000 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;
d) potenza termica nominale Pn < 35 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas.
Vengono inoltre soppresse al paragrafo 1.5 (Generatori di calore) della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, nel capoverso precedente la tabella B, le parole “dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti.”
ELIMINATO L'OBBLIGO DI COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI A “CASSAVUOTA” IN CASO DI RITINTEGGIATURA. Ma le novità non finiscono qui. La nuova Dgr elimina, in conformità al DM 26/6/2015, l’obbligo di coibentazione delle superfici opache, previsto alla lettera A (Prestazioni del sistema edificio-impianto) delle Schede E della d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedano la ritinteggiatura delle facciate.
REVISIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI. Inoltre, la delibera demanda al Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, la formulazione di indirizzi tecnici chiarificatori in ordine alle problematiche evidenziate alle lettere a) e b) citate in premessa.
Nell’anno 2013, il decreto legislativo 192/2005 è stato profondamente innovato dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (conv. in legge 90/2013) a sua volta attuativo delle nuove disposizioni europee contenute nella direttiva 2010/31/CE.
Al fine di garantire il tempestivo adeguamento della normativa regionale alle suddette novità ed evitare incertezze sulle regole da applicare il legislatore regionale, con la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione”, ha scelto di abrogare la legge regionale 13/2007, salvaguardando le deliberazioni già adottate dalla Giunta stessa ed in particolare la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 sino a che non vengano sostituite dalle nuove.
I profondi mutamenti introdotti nella normativa di settore hanno reso difficoltosa e in alcuni casi impossibile, l’osservanza sia delle disposizioni regionali, in particolare della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, sia di quelle statali dettate con il recente decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
In particolare sono state rilevate le seguenti criticità:
a) la difficoltà di individuare in concreto e coordinare gli adempimenti richiesti dai suddetti provvedimenti, anche in fase progettuale degli interventi, in quanto le nuove definizioni dettate dal decreto ministeriale – quali ad esempio “ristrutturazione importante di primo e secondo livello” e “riqualificazione energetica” – non hanno una corrispondenza univoca con quelle utilizzate nella d.g.r. 46-11968;
b) l’impossibilità di valutare il rispetto dei valori limite di fabbisogno energetico riportati nella tabella 2 dell’Allegato 3 (Limiti prestazionali dell’involucro edilizio) della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 (relativa agli edifici ad uso diverso dal residenziale), a causa della revisione delle norme UNI-TS 11300 che stabiliscono la metodologia di calcolo per la determinazione di detto fabbisogno. Queste ultime infatti così come revisionate impongono la valutazione delle perdite di ventilazione come ventilazione naturale, anche in presenza di ventilazione meccanica con recupero di calore, mentre nella versione precedente le perdite di ventilazione potevano essere quelle minime ottenibili con un sistema meccanico con recupero di calore. I limiti stabiliti nel suddetto Allegato 3 erano stati opportunamente tarati sull’ipotesi che detti edifici fossero dotati di ventilazione meccanica con recupero, qualora invece si effettui una valutazione in regime di ventilazione naturale tali valori risultano irraggiungibili.