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Piemonte: in vigore una legge per la promozione della filiera del legno

Tra gli obiettivi della legge piemontese, la diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale, energetico e ambientale, e il riutilizzo e recupero dei materiali di scarto ai fini della promozione dell’economia circolare

lunedì 23 ottobre 2023 - Redazione Build News

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“In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e nell’ambito del Programma forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la Regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno, nonché i relativi prodotti derivanti dai comparti agroforestale, artigianale e industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e sulla competitività”-

Lo dispone l'articolo 1 della legge 17 ottobre 2023, n. 27 della Regione Piemonte, recante “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 19 ottobre.

Obiettivi e finalità

La Regione Piemonte, nell’ambito delle politiche forestali regionali di cui alla legge regionale 4/2009, persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:
a) sviluppo della filiera corta e dell’uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;
b) promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;
c) diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale, energetico e ambientale;
d) riutilizzo e recupero dei materiali di scarto ai fini della promozione dell’economia circolare della filiera del legno ai sensi dell’articolo 7;
e) cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare il rispetto del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 e della normativa statale;
f) valorizzazione dell’artigianato del legno tradizionale e artistico.

La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale, con il Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte e con l’Istituto italiano per il commercio estero e promuove la presenza delle imprese presso le fiere nazionali e internazionali di settore.

Inoltre, la Regione Piemonte promuove la formazione, da parte delle agenzie formative accreditate ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), degli operatori della filiera del legno al fine di migliorarne le capacità tecniche e lavorative, implementare la sicurezza sul lavoro e fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

La Regione promuove anche la gestione forestale associata in coerenza con quanto disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 34/2018 e dall’articolo 18 della legge regionale 4/2009.

Legge in vigore dal 19 ottobre

La legge regionale, entrata in vigore il 19 ottobre, è composta da 13 articoli:

Art. 1. Promozione e valorizzazione della filiera del legno

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Obiettivi e finalità

Art. 4. Cooperazione con le regioni confinanti

Art. 5. Marchio regionale del mobile piemontese

Art. 6. Falegnamerie tradizionali

Art. 7. Economia circolare della filiera del legno

Art. 8. Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione

Art. 9. Contributi

Art. 10. Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 11. Monitoraggio

Art. 12. Norma finanziaria

Art. 13. Dichiarazione d’urgenza.

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