Con la Legge regionale n. 2/2015, recante “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”, la Regione Piemonte ha tra l'altro introdotte nuove disposizioni igienico sanitarie e requisiti tecnici e igienico sanitari.
Una norma, in particolare stabilisce che “In conformità di quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti (Gruppo a2.2 attività ricettive turistiche e agrituristiche, ndr) che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all’articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14”.
Assopiscine ha in proposito pubblicato un estratto (vedi qui sotto nell'allegato) delle nuove disposizioni igienico sanitarie e requisiti tecnici e igienico sanitari previste dalla citata Legge Regionale 23 Febbraio 2015 n.2 del Piemonte.