Sulla Gazzetta Ufficiale n.152 del 1 luglio scorso è pubblicato il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».”
Con il provvedimento – in allegato – vengono programmate le residue risorse della misura 'Parco Agrisolare' per un importo di quasi 1 miliardo di euro. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari a 993.031.470,19 euro.
Il decreto fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.
Autoconsumo
Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.
Gli interventi finanziabili
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Tutela dell'ambiente
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformità alle previsioni dell'art. 13.
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