Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 è pubblicato il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
Questo DL, entrato in vigore l'8 maggio e presentato alle Camere per la conversione in legge, conferma la proroga del Superbonus 110% solamente per gli edifici plurifamiliari, i condomini e gli IACP.
EDIFICI PLURIFAMILIARI. Per gli edifici posseduti da unico proprietario, da 2 a 4 unità immobiliari, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sono realizzati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
CONDOMINI. Per gli interventi realizzati dai condomini, il bonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
IACP. Per gli IACP il termine slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati realizzati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento totale, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge introduce alcune modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio:
3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis , le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8 -bis è sostituito dal seguente: «8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi.
Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
LA COPERTURA ECONOMICA. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l’anno 2026.
In allegato il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59