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Il PNRR non deve arrecare danni: dall'Ue indicazioni sull'applicazione del principio DNSH

La Commissione europea ha fornito gli orientamenti tecnici per l'applicazione al Piano di ripresa e resilienza del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH)

venerdì 13 ottobre 2023 - Redazione Build News

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Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm»).

Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio

Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione europea fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell'RRF. Con la Comunicazione C/2023/111, pubblicata sulla GUUE Serie C del 11 ottobre 2023, la Commissione europea fornisce tali orientamenti tecnici. Gli orientamenti si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell'RRF, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l'applicazione e l'attuazione del regolamento Tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell'UE.

Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell'RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell'RRP soddisfano tale principio. L'allegato IV dei presenti orientamenti riporta simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei piani.

Il documento

Il documento è composto da tre capitoli e da quattro allegati:

1. COS’È IL PRINCIPIO «NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO»?

2. COME DOVREBBE ESSERE APPLICATO IL PRINCIPIO DNSH NEL CONTESTO DELL’RRF?

3. IN CHE MODO GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO DIMOSTRARE CONCRETAMENTE NEI LORO PIANI CHE LE MISURE SONO CONFORMI AL PRINCIPIO DNSH?

ALLEGATO I Lista di controllo DNSH

ALLEGATO II Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo

ALLEGATO III Condizioni specifiche applicabili alla conformità all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

ALLEGATO IV Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH.

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