La ‘Riforma delle professioni’, di cui al DPR 137/2012, dal 13 agosto 2013 ha reso obbligatoria la stipula di una assicurazione per gli eventuali danni cagionati ai Clienti nell’esercizio dell’attività professionale. Per chiarire nuovamente obblighi e dettagli, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha inviato una nota chiarificatrice agli iscritti. Nella comunicazione viene innanzitutto citato parte del Decreto:
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professioni, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al Cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva (articolo 5 comma 1 DPR n. 137/2012).
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
A tal proposito viene poi allegato uno schema informativo per rendere il prodotto assicurativo più adeguato alla copertura delle responsabilità nascenti dall’esercizio della professione.