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Polizza assicurativa professionale del tecnico dipendente pubblico: chiarimenti dal CNI

Il parere su due questioni: se la PA di appartenenza dell’iscritto è tenuta a contrarre polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale nell’esercizio di dipendente e se debba porsi a carico dell’Amministrazione comunale il versamento della quota associativa all’Ordine del professionista dipendente

venerdì 23 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Viene domandato - a seguito del quesito da parte di un iscritto, dipendente comunale avente il ruolo di Istruttore tecnico, categoria C1, presso l’Ufficio Lavori Pubblici – se la Pubblica Amministrazione di appartenenza dell’iscritto “è tenuta a contrarre polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale nell’esercizio di dipendente” e inoltre se debba porsi a carico dell’Amministrazione comunale “il versamento della quota associativa all’Ordine del professionista dipendente”.

Sulle due questioni sollevate il Consiglio Nazionale degli Ingegneri osserva quanto segue.

Occorre in primo luogo preavvertire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali della legislazione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto concerne l’obbligo della polizza assicurativa (1), soccorre il disposto dell’art.24, comma 4, del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“Codice dei contratti pubblici”).

In esso è stabilito che: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.”.

Ne risulta confermato che – nell’ipotesi degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti – la polizza assicurativa professionale del dipendente, per legge, è posta a carico del datore di lavoro (2).

Al contrario, qualora le attività di progettazione siano affidate all’esterno, le polizze assicurative devono essere pagate dai professionisti esterni.

L’Ingegnere dipendente che svolge l’attività a favore del proprio datore di lavoro pubblico non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di responsabilità civile professionale (3).

A parere del Consiglio Nazionale tale soluzione deve ritenersi valere anche con riferimento, più in generale, alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, qualora svolte in qualità di dipendente facente parte dell’Ufficio tecnico del Comune.

Questo perché l’art.24 del Codice dei contratti pubblici – formalmente intitolato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” – in realtà, al primo comma, ricomprende nel suo ambito applicativo: “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici”.

In altre parole, si esprime l’avviso che quando il comma 4 (“…a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni…”) dell’art.24 d.lgs. n.50/2016 tratta genericamente della “progettazione”, intenda rinviare alla nozione e alle prestazioni indicate e dettagliate dal precedente comma 1 (sopra richiamato).

Il termine “Progettazione”, secondo la lettura che appare preferibile, costituisce allora – nella circostanza – una sintesi di un concetto più ampio e comprendente al proprio interno una pluralità di prestazioni tecniche, tutte assoggettate alla medesima disciplina.

Fatte salve le autonome determinazioni di ciascuna Amministrazione, in conclusione sul punto, si ritiene che il pagamento della polizza assicurativa professionale spetti all’Ente pubblico di appartenenza, nel caso dei progettisti facenti parte dell’Ufficio tecnico della stazione appaltante, per le attività professionali svolte per conto dell’Amministrazione.

***

Per quanto riguarda invece la competenza al versamento della quota annuale di iscrizione, la questione è stata ampiamente trattata nella circolare CNI 21/10/2015 n.615 (4), pubblicata sul sito Internet www.cni.it, alla cui integrale lettura si rinvia.

Come si vede, la soluzione è articolata e dipende dalle specifiche e concrete caratteristiche del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico e l’Amministrazione di appartenenza.

NOTE

(1) Di “Obbligo di assicurazione”, come noto, tratta anche l’art.5 del DPR 7 agosto 2012 n.137, riferendolo al “professionista”. Prima ancora, si veda l’art.3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148.

(2) V. già, in precedenza, l’art.270 del DPR n.207/2010, intitolato “Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione”.

(3) V. anche la pubblicazione del Centro Studi n.67/2013, allegata alla circolare CNI 13/06/2013 n.237, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

(4) Intitolata: “Dipendenti pubblici iscritti all’albo – quota annuale di iscrizione – sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n.7776 – applicabilità ai dipendenti Ingegneri – limiti – considerazioni”.

http://www.cni-online.it/Home/Details/17118

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